Art. 4.
(Acquisizione agli atti del procedimento penale di documenti, atti o cose oggetto di segreto di Stato).

      1. Quando devono essere acquisiti agli atti di un procedimento penale documenti, atti o altre cose in originale o in copia per i quali il responsabile dell'ufficio detentore eccepisce il segreto di Stato, la consegna immediata è sospesa e il documento, l'atto o la cosa sono sigillati in appositi contenitori e trasmessi prontamente al Presidente del Consiglio dei ministri.
      2. Nelle ipotesi previste dal comma 1, entro due mesi il Presidente del Consiglio dei ministri autorizza l'acquisizione del documento, dell'atto o della cosa o conferma il segreto di Stato. Se il Presidente del Consiglio dei ministri non si pronuncia entro il predetto termine, l'autorità giudiziaria acquisisce il documento, l'atto o la cosa.